Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dall'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.